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SISTEMA GENERALE
INFORMAZIONI DI BASE SUL DIRITTO COMUNITARIO
Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi è destinato alle
persone che, essendo in possesso dei titoli necessari per l'esercizio di una
professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione
in un altro Stato membro (cosiddetto Stato ospitante) e devono ottenervi
perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione
regolamentata nello Stato ospitante. (Viceversa, se la professione non è
regolamentata nello Stato ospitante, non è necessario chiedere il
riconoscimento dei propri titoli; si può iniziare ad esercitarla alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato: stessi diritti e stessi obblighi).
Il sistema generale si applica dunque alle professioni regolamentate:
Professioni il cui esercizio è subordinato al possesso di determinati
titoli (come ad esempio le professioni di avvocato, perito contabile,
insegnante, fisioterapista...). Non si applica però a quelle professioni
regolamentate che sono già contemplate da un altro sistema specifico di
riconoscimento dei diplomi: medico, dentista, veterinario, infermiere,
ostetrica, farmacista ed architetto, né alle attività artigiane, industriali
o commerciali contemplate dalle direttive "transitorie". Il sistema generale
riguarda le persone che hanno la cittadinanza di uno Stato membro, hanno
tutti i titoli necessari all'esercizio di una determinata professione in uno
Stato membro A e desiderano esercitarla in uno Stato membro B, dove tale
professione è regolamentata senza essere coperta da un altro sistema di
riconoscimento.
Meccanismo di riconoscimento:
Il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o
l'insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa,
cioè permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di
provenienza. Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere
riconosciuto come tale. Ma il riconoscimento non è automatico: per ottenerlo
occorre presentare una domanda all'autorità competente dello Stato
ospitante, che dovrà esaminare ogni singolo caso.
L'autorità accerta:
a) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato
membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede
tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza.
b) che la durata ed il contenuto della formazione non presentino
differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta
nello Stato ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni
sono sostanzialmente simili, l'autorità competente deve riconoscere i titoli
presentati. Se invece la stessa autorità dimostra che esistono differenze
sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle
formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.
Misure di compensazione:
Se la durata delle formazioni differisce di almeno un anno, l'autorità
competente può esigere che la persona possieda un'esperienza professionale
(della durata variabile da 1 a 4 anni). In caso di differenze sostanziali
tra le professioni o nel contenuto delle formazioni, l'autorità competente
può imporre un tirocinio o un esame (di regola a scelta del richiedente). In
tutti i casi può imporre una sola misura di compensazione. Deve inoltre
tener conto dell'esperienza professionale eventualmente acquisita nello
Stato di provenienza o in qualsiasi altro Stato membro. Tale esperienza
potrà semplificare la misura di compensazione prevista o evitarne
l'applicazione.
Casi particolari:
1) Se la professione per la quale è richiesto il riconoscimento dei
titoli non è regolamentata nello Stato di provenienza, l'autorità competente
potrà esigere il possesso di un'esperienza professionale di due anni.
2) Se il diploma è stato ottenuto in un paese non membro dell'Unione ed è
già stato riconosciuto in uno Stato membro nel quale la professione è stata
esercitata per 2 o 3 anni, a seconda dei casi, il diploma potrà essere
riconosciuto nello Stato ospitante.
Limiti:
1) L'autorità competente dispone di 4 mesi per esaminare la domanda e
prendere una decisione: essa può riconoscere i titoli, subordinare il
riconoscimento ad una misura di compensazione, respingere la domanda.
2) La decisione (di rigetto o di imporre una misura di compensazione)
deve essere motivata e suscettibile di ricorso giurisdizionale.
3) In mancanza di decisione nel termine di 4 mesi, è possibile promuovere
un ricorso, secondo le procedure vigenti nello Stato ospitante, per mancato
rispetto del termine (di 4 mesi) previsto, secondo il caso, dall'articolo 8
della direttiva 89/48 o dall'articolo 12 della direttiva 92/51.
4) Le istituzioni comunitarie non hanno il potere di annullare una
decisione amministrativa presa da un'autorità nazionale. Soltanto le
autorità nazionali competenti possono annullare una decisione di rigetto
della domanda. Le sentenze della Corte di giustizia CE si limitano a
dichiarare l'inadempienza di uno Stato membro a motivo della non corretta
applicazione del diritto comunitario o dell'esistenza di una norma nazionale
incompatibile con il diritto comunitario. Spetta alle autorità dello Stato
interessato modificare le decisioni individuali adottate in base ad una
prassi o ad una normativa condannata dalla Corte.
Documenti da presentare a corredo della domanda:
Per conoscere l'elenco preciso dei documenti da allegare alla domanda
occorre rivolgersi all'autorità competente. A titolo indicativo è possibile
che si debba fornire:
- un documento attestante il possesso della cittadinanza di uno Stato
membro.
- i diplomi o titoli comprovanti il possesso delle qualifiche necessarie
all'esercizio della stessa professione nel proprio Stato di provenienza.
- Se si tratta di una professione non regolamentata nello Stato di
provenienza occorre fornire anche un certificato attestante che
l'interessato ha esercitato la professione per almeno 2 anni negli ultimi
10 anni.
- Infine, in caso di dubbio, sarà chiesto un certificato (rilasciato da
un'autorità competente del proprio paese) attestante che l'interessato è
abilitato ad esercitarvi la stessa professione.
I documenti devono essere presentati in originale (con una copia) o in
copia autenticata da una rappresentanza consolare spagnola nel proprio paese
o da qualsiasi autorità competente del proprio paese, con la relativa
traduzione ufficiale in spagnolo.
RIFERIMENTI
Testi comunitari:
direttiva 89/48/CEE del 21.12.88, direttiva 92/51/CEE del 18.6.92,
direttiva 94/38/CE del 26.7.94 e direttiva 95/43/CE del 20.7.95; guida
per l'utente del sistema generale di riconoscimento dei titoli
professionali.
Testi nazionali:
esistono due testi di base (il RD 1665/1991 del 25.10 - BOE n. 280
del 22.11.1991 - e il RD 1396/1995 del 4.10 - BOE n. 197 del 18.08.1995)
e numerosi testi complementari che variano da una professione all'altra.
Per ottenere tali testi occorre rivolgersi alle autorità spagnole
competenti per la professione che interessa. Per le professioni
regolamentate oggetto di una scheda specifica (avvocati e insegnanti in
particolare) i riferimenti dei testi complementari sono reperibili nelle
singole schede. |
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